LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II -
Dei delitti contro l'industria e il commercio
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (1)
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, L 13/9/1982 n. 646.