LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II -
Dei delitti contro l'industria e il commercio
Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)
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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 40.000 e in lire 400.000.