LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

Pena per i capi, promotori e organizzatori

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.


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