LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I -
Dei delitti contro l'economia pubblica
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industrali. Sabotaggio
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila). (1)
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516 (lire un milione) (2) , qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 200.000.