LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I -
Dei delitti contro l'economia pubblica
Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni) (1) , se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 (lire duecentomila) (2) , se si tratta di lavoratori.
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(1) Importo elevato, da ultimo, dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 400.000.
(2) Importo elevato, da ultimo, dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.