LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I -
Dei delitti contro l'economia pubblica
Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (1)
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 (da uno a cinquanta milioni di lire).
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, DL 15/10/1976 n. 704, convertito con modificazioni dalla L 27/11/1976 n. 787.