LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo I - Dei delitti contro l'economia pubblica

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065 (lire quattro milioni). (1)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 800.000.


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