LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo IV - Della falsità personale

Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 (lire trecentomila) a euro 929 (un milione ottocentomila). (1) (3)
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni indicati nella disposizione precedente. (1)
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 43, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma sostituito dall'art. 43, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(3) Comma modificato dall'art. 1-ter, DL 30/12/2005 n. 272.


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