LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo IV - Della falsità personale

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (1)

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

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(1) Articolo inserito dall'art. 10, DL 27/7/2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla L 31/7/2005 n. 155.


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