LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo IV - Della falsità personale

Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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