LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III -
Della falsità in atti
Documenti informatici (1)
1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L 23/12/1993 n. 547.