LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III - Della falsità in atti

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.


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