LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III - Della falsità in atti

Falsità in scrittura privata

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri in vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.


Indietro

Stampa questa pagina