LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III -
Della falsità in atti
Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.