LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo III - Della falsità in atti

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (un milione). (1)
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 20.000 e in lire 200.000.


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