LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). (1)
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 800.000.


Indietro

Stampa questa pagina