LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 200.000.


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