LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II -
Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). (1)
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Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.