LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 2.065 (quattro milioni). (1)

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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 40.000 e in lire 800.000.


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