LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila). (1)
Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 (lire centomila) a euro 309 (seicentomila). (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 42, DLGS 30/12/1999 n. 507.
(2) Comma sostituito dall'art. 42, DLGS 30/12/1999 n. 507.


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