LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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