LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I -
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione). (1) (2)
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. (3)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma modificato dall'art. 5, DL 25/9/2001 n. 350 convertito con modificazioni dalla L 23/11/2001 n. 449.
(3) Comma aggiunto dall'art. 5, DL 25/9/2001 n. 350 convertito con modificazioni dalla L 23/11/2001 n. 449.