LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I -
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.