LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I -
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.