LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I -
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.