LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione). (1)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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