LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VII -
Dei delitti contro la fede pubblica
Capo I -
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (sei milioni) (1) :
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.