LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo III -
Dei delitti colposi di comune pericolo
Delitti colposi contro la salute pubblica
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) [con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la pena di morte];
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse [disposizioni] stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.