LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo III -
Dei delitti colposi di comune pericolo
Delitti colposi di danno
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1)
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, DL 4/8/2000 n. 220 convertito con modificazioni dalla L 6/10/2000 n. 275. Successivamente tale modifica è stata confermata dall'art. 11, L 21/11/2000 n. 353.