LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II -
Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Confisca obbligatoria (1)
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
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(1) Il presente articolo, dapprima abrogato dall'art. 108, L 22/12/1975 n. 685 è stato reintrodotto, con un diverso contentuto dall'art. 1, DL 18/6/1986 n. 282 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1986 n. 462.