LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)

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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 40.000 e in lire 400.000.


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