LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II -
Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 (lire centomila). (1)
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.