LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (lire seicentomila). (1)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 120.000.


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