LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.


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