LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II -
Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; [e nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte].