LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II -
Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Epidemia
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
[Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte]