LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
[Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte]


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