LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Attentati alla sicurezza dei trasporti
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.