LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: (1)
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5) (2)

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(1) Alinea modificato dall'art. 1, DL 4/8/2000 n. 220 convertito con modificazioni dalla L 6/10/2000 n. 275. Successivamente tale modifica è stata confermata dall'art. 11, L 21/11/2000 n. 353.
(2) Numero abrogato dall'art. 1, DL 4/8/2000 n. 220 convertito con modificazioni dalla L 6/10/2000 n. 275. Successivamente tale modifica è stata confermata dall'art. 11, L 21/11/2000 n. 353.


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