LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI -
Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Danneggiamento seguìto da incendio
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. (1)
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. (1)
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis. (2)
-----
(1) Comma modificato dall'art. 1, DL 4/8/2000 n. 220 convertito con modificazioni dalla L 6/10/2000 n. 275. Successivamente tale modifica è stata confermata dall'art. 11, L 21/11/2000 n. 353.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, L 21/11/2000 n. 353.