LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Incendio boschivo (1)

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, DL 4/8/2000 n. 220, convertito con modificazioni dalla L 6/10/2000 n. 275. Successivamente l'art. 11, L 21/11/2000 n. 353 ha confermato l'inserimento del presente articolo.


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