LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.


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