LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

Pubblica intimidazione

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

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