LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

Attentato a impianti di pubblica utilità (1)

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L 2/10/1967 n. 895, reinserito dall'art. 1, DL 21/3/1978 n. 59 e successivamente sostituito dall'art. 2, L 23/12/1993 n. 547.


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