LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V -
Dei delitti contro l'ordine pubblico
Devastazione e saccheggio
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.