LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (1)
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. (2)
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, DL 18/10/2001 n. 374 convertito con modificazioni dalla L 15/12/2001 n. 438 e successivamente dall'art .1, L 5/12/2005 n. 251.
(2) Comma modificato dall'art. 1, DL 18/10/2001 n. 374 convertito con modificazioni dalla L 15/12/2001 n. 438.


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