LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V -
Dei delitti contro l'ordine pubblico
Misura di sicurezza (1)
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
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(1) Articolo modificato dall'art. 5, L 23/12/1982 n. 936.