LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V -
Dei delitti contro l'ordine pubblico
Scambio elettorale politico-mafioso (1)
La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 11-ter, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.