LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico

Istigazione a delinquere

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206 (lire quattrocentomila) (1) , se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. (2)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma aggiunto dall'art. 15, DL 27/7/2005 n. 144 convertito con modificazioni dalla L 31/7/2005 n. 155.


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