LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo II -
Dei delitti contro la pietà dei defunti
Uso illegittimo di cadavere
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.