LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo II -
Dei delitti contro la pietà dei defunti
Vilipendio di cadavere
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.